stavo curiosando un po sul testo della riforma (senato.it - Disegni di legge - Ultimi atti approvati), ora leggendo il vecchio testo e le modifiche del nuovo DDL ci sono cose che non mi spiego.
Art. 267 comma 3:
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1 (8).
DDL:
d) il comma 3 e` sostituito dai seguenti:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine,emerge l’esigenza di impedire che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.
3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all’articolo 266 possono consentire l’acquisizione di elementi fondamentali per l’accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 del l’articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalita` di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.
3-ter. Quando le operazioni di cui all’articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e3-quater, ’autorizzazione di cui ai commi precedenti e` data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non puo` superare i quaranta giorni, ma puo` essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, e` consentita anche se non vi e` motivo di ritenere che nei luoghi ove e` disposta si stia svolgendo l’attivita` criminosa.
3-quater. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.»;
non vedo questa riduzione del 3413524352% sbandierata dai magistrati per tg per le intercettazioni di stampo mafioso a meno che non mi sia sfuggito qualcosa di clamoroso. D'altro canto è una legge anti-media, per chi ha voglia di leggere ho evidenziato queste cose dal DDL
legenda:
--- articolo del codice di procedura penale
-- comma del vecchio codice
-DDL
----------
commenti all'articolo che segue
----------
--- Art. 103 Garanzie di libertà del difensore (codice procedura penale)
----------------------
qua non ho ben capito cosa voglia significare quel "Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore"
----------------------
-- 5. Non è consentita l’intercettazione (271) relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite[38].
- All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.»;
b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente: «5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilita` penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
--- Art. 114 Divieto di pubblicazione di atti e immagini
-- 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
- All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis.E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non piu` coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
- 2-ter.E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti e` tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
----------------------
e questa mi sembra una cosa giusta per quel che riguarda le immagini dei magistrati, giusto per non dire "hey punta qui"
----------------------
-- 6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
- Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale e` inserito il seguente:
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, nonche´ quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».
-- 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
- All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 e` sostituito dal seguente:
«7. E` in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. E` altresı` vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».
continua per raggiunti limiti di caratteri
Art. 267 comma 3:
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1 (8).
DDL:
d) il comma 3 e` sostituito dai seguenti:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine,emerge l’esigenza di impedire che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.
3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all’articolo 266 possono consentire l’acquisizione di elementi fondamentali per l’accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 del l’articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalita` di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.
3-ter. Quando le operazioni di cui all’articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e3-quater, ’autorizzazione di cui ai commi precedenti e` data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non puo` superare i quaranta giorni, ma puo` essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, e` consentita anche se non vi e` motivo di ritenere che nei luoghi ove e` disposta si stia svolgendo l’attivita` criminosa.
3-quater. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.»;
non vedo questa riduzione del 3413524352% sbandierata dai magistrati per tg per le intercettazioni di stampo mafioso a meno che non mi sia sfuggito qualcosa di clamoroso. D'altro canto è una legge anti-media, per chi ha voglia di leggere ho evidenziato queste cose dal DDL
legenda:
--- articolo del codice di procedura penale
-- comma del vecchio codice
-DDL
----------
commenti all'articolo che segue
----------
--- Art. 103 Garanzie di libertà del difensore (codice procedura penale)
----------------------
qua non ho ben capito cosa voglia significare quel "Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore"
----------------------
-- 5. Non è consentita l’intercettazione (271) relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite[38].
- All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.»;
b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente: «5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilita` penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
--- Art. 114 Divieto di pubblicazione di atti e immagini
-- 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
- All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis.E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non piu` coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
- 2-ter.E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti e` tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
----------------------
e questa mi sembra una cosa giusta per quel che riguarda le immagini dei magistrati, giusto per non dire "hey punta qui"
----------------------
-- 6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
- Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale e` inserito il seguente:
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, nonche´ quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».
-- 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
- All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 e` sostituito dal seguente:
«7. E` in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. E` altresı` vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».
continua per raggiunti limiti di caratteri
Commenta