Tv: la corte europea boccia
il regime delle frequenze in Italia
BRUXELLES (31 gennaio) - Il regime italiano di assegnazione delle frequenze tv «è contrario al diritto comunitario». Lo affermano i giudici della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo, confermando le conclusioni dell'avvocato generale. «Tale regime - sostiene la Corte - non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati».
La sentenza fa riferimento ad una causa intentata da Centro Europa 7, società attiva nel settore delle trasmissioni radiotelevisive che nel 1999 aveva ottenuto dalle competenti autorità italiane un'autorizzazione a trasmettere a livello nazionale in tecnica analogica, ma non è mai stata in grado di trasmettere, in mancanza di assegnazione di radiofrequenze. Una domanda della Centro Europa 7 diretta all'accertamento del suo diritto ad ottenere l'assegnazione di frequenze, nonché‚ il risarcimento del danno subito, è stata respinta dal giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, dinanzi al quale la causa pende attualmente, ha quindi interrogato la Corte di giustizia delle Comunità europea.
Nella sentenza pronunciata oggi, la Corte rileva che l'applicazione in successione dei regimi transitori strutturati dalla normativa nazionale a favore delle reti esistenti «ha avuto l'effetto di impedire l'accesso al mercato degli operatori privi di radiofrequenze». Questo effetto restrittivo è stato consolidato «dall'autorizzazione generale, a favore delle sole reti esistenti, ad operare sul mercato dei servizi radiotrasmessi». Per i giudici della Corte, «tali regimi hanno avuto l'effetto di cristallizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali già attivi su detto mercato».
Il limite al numero degli operatori sul territorio nazionale potrebbe essere giustificato da obiettivi d'interesse generale, ma - contestano i giudici - esso dovrebbe essere organizzato sulla base di «criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati», così come stabilisce il nuovo quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica. Di conseguenza, la Corte conclude che l'assegnazione in esclusiva e senza limiti di tempo delle frequenze ad un numero limitato di operatori esistenti, senza tener conto dei criteri citati, è contraria ai principi del Trattato sulla libera prestazione dei servizi.
il regime delle frequenze in Italia
BRUXELLES (31 gennaio) - Il regime italiano di assegnazione delle frequenze tv «è contrario al diritto comunitario». Lo affermano i giudici della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo, confermando le conclusioni dell'avvocato generale. «Tale regime - sostiene la Corte - non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati».
La sentenza fa riferimento ad una causa intentata da Centro Europa 7, società attiva nel settore delle trasmissioni radiotelevisive che nel 1999 aveva ottenuto dalle competenti autorità italiane un'autorizzazione a trasmettere a livello nazionale in tecnica analogica, ma non è mai stata in grado di trasmettere, in mancanza di assegnazione di radiofrequenze. Una domanda della Centro Europa 7 diretta all'accertamento del suo diritto ad ottenere l'assegnazione di frequenze, nonché‚ il risarcimento del danno subito, è stata respinta dal giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, dinanzi al quale la causa pende attualmente, ha quindi interrogato la Corte di giustizia delle Comunità europea.
Nella sentenza pronunciata oggi, la Corte rileva che l'applicazione in successione dei regimi transitori strutturati dalla normativa nazionale a favore delle reti esistenti «ha avuto l'effetto di impedire l'accesso al mercato degli operatori privi di radiofrequenze». Questo effetto restrittivo è stato consolidato «dall'autorizzazione generale, a favore delle sole reti esistenti, ad operare sul mercato dei servizi radiotrasmessi». Per i giudici della Corte, «tali regimi hanno avuto l'effetto di cristallizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali già attivi su detto mercato».
Il limite al numero degli operatori sul territorio nazionale potrebbe essere giustificato da obiettivi d'interesse generale, ma - contestano i giudici - esso dovrebbe essere organizzato sulla base di «criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati», così come stabilisce il nuovo quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica. Di conseguenza, la Corte conclude che l'assegnazione in esclusiva e senza limiti di tempo delle frequenze ad un numero limitato di operatori esistenti, senza tener conto dei criteri citati, è contraria ai principi del Trattato sulla libera prestazione dei servizi.
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