Gazzetta Ufficiale N. 54 del 07 Marzo 2005
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 gennaio 2005
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 luglio 1992, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, 27 luglio 1992, e successive
modificazioni recante «Tabelle contenenti l'indicazione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni»;
Preso atto che presso alcuni negozi e' diffusa la vendita di
prodotti a base di salvia divinorum, contenenti come principio attivo
la salvinorina A;
Considerato che la salvia divinorum, erba perenne della famiglia
delle Labiatae, viene assunta per inalazione, ingestione o
masticazione delle foglie al fine di procurarsi uno stato
allucinatorio;
Considerato che la salvinorina A, diterpene neocloredano, e' un
potente allucinogeno naturale la cui assunzione provoca
allucinazioni, distorsioni delle percezioni sensoriali (colori,
musica), distorsioni di spazio e tempo, perdita di contatto con la
realta', esperienze extracorporee, depressione e fenomeni di
dissociazione;
Tenuto conto della pericolosita' della salvinorina A per i suoi
effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, per le potenzialita'
d'abuso e quale causa di dipendenza;
Vista la relazione tecnica della Direzione centrale per i servizi
antidroga del Ministero dell'interno, relativa ai risultati dello
studio effettuato presso il Laboratorio indagini sulle droghe del
Servizio di polizia scientifica della Direzione centrale della
polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel
quale viene riconfermato che la salvinorina A e' un potente
allucinogeno naturale;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 giugno 2004
«Disposizione di sequestro dal commercio dei prodotti contenenti
salvia divinorum o il suo principio attivo salvinorina A», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del
9 agosto 2004;
Considerato che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione
2003/847/JHA del 27 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Unione europea del 6 dicembre 2003, ha stabilito che
le sostanze:
2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;
2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;
2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;
2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2,
devono essere sottoposte alla legislazione in materia di stupefacenti
e sostanze psicotrope vigente in ciascun Paese membro;
Tenuto conto che da rapporti di risk-assessment condotti dal Centro
europeo per il monitoraggio delle droghe e della tossicodipendenza
(EMCDDA) risulta che le sostanze 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 sono
molecole strutturalmente derivate dalla fenetilamina a cui e'
associata attivita' stimolante ed allucinogena;
Considerato che gli effetti allucinogeni di dette sostanze sono
sovrapponibili a quelli di altre sostanze di dipo amfetaminico gia'
sottoposte alla legislazione vigente in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope;
Sentito l'Istituto superiore di sanita' che, in data 9 giugno 2004,
ha espresso parere favorevole all'inserimento della salvia divinorum
e della salvinorina A nella tabella I di cui all'art. 14 del testo
unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del
9 ottobre 1990, n. 309, dinanzi richiamato ed, in data 6 maggio 2004,
ha espresso parere favorevole all'inserimento delle sostanze 2C-T-7,
2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella stessa tabella I;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del
17 settembre 2004, ha espresso a sua volta parere favorevole
all'inserimento delle sostanze salvia divinorum, salvinorina A,
2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella tabella I di cui all'art. 14 del
gia' citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309;
Ritenuto, pertanto, di dover inserire le sostanze salvia divinorum,
salvinorina A, 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella tabella I di cui
all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, dinanzi citato;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella tabella I di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, e
successive modificazioni sono aggiunte le seguenti sostanze:
salvia divinorum;
salvinorina A;
2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;
2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;
2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;
2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2.
Art. 2.
1. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per
la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 gennaio 2005
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro della giustizia
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 159
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 gennaio 2005
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 luglio 1992, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, 27 luglio 1992, e successive
modificazioni recante «Tabelle contenenti l'indicazione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni»;
Preso atto che presso alcuni negozi e' diffusa la vendita di
prodotti a base di salvia divinorum, contenenti come principio attivo
la salvinorina A;
Considerato che la salvia divinorum, erba perenne della famiglia
delle Labiatae, viene assunta per inalazione, ingestione o
masticazione delle foglie al fine di procurarsi uno stato
allucinatorio;
Considerato che la salvinorina A, diterpene neocloredano, e' un
potente allucinogeno naturale la cui assunzione provoca
allucinazioni, distorsioni delle percezioni sensoriali (colori,
musica), distorsioni di spazio e tempo, perdita di contatto con la
realta', esperienze extracorporee, depressione e fenomeni di
dissociazione;
Tenuto conto della pericolosita' della salvinorina A per i suoi
effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, per le potenzialita'
d'abuso e quale causa di dipendenza;
Vista la relazione tecnica della Direzione centrale per i servizi
antidroga del Ministero dell'interno, relativa ai risultati dello
studio effettuato presso il Laboratorio indagini sulle droghe del
Servizio di polizia scientifica della Direzione centrale della
polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel
quale viene riconfermato che la salvinorina A e' un potente
allucinogeno naturale;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 giugno 2004
«Disposizione di sequestro dal commercio dei prodotti contenenti
salvia divinorum o il suo principio attivo salvinorina A», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del
9 agosto 2004;
Considerato che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione
2003/847/JHA del 27 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Unione europea del 6 dicembre 2003, ha stabilito che
le sostanze:
2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;
2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;
2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;
2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2,
devono essere sottoposte alla legislazione in materia di stupefacenti
e sostanze psicotrope vigente in ciascun Paese membro;
Tenuto conto che da rapporti di risk-assessment condotti dal Centro
europeo per il monitoraggio delle droghe e della tossicodipendenza
(EMCDDA) risulta che le sostanze 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 sono
molecole strutturalmente derivate dalla fenetilamina a cui e'
associata attivita' stimolante ed allucinogena;
Considerato che gli effetti allucinogeni di dette sostanze sono
sovrapponibili a quelli di altre sostanze di dipo amfetaminico gia'
sottoposte alla legislazione vigente in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope;
Sentito l'Istituto superiore di sanita' che, in data 9 giugno 2004,
ha espresso parere favorevole all'inserimento della salvia divinorum
e della salvinorina A nella tabella I di cui all'art. 14 del testo
unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del
9 ottobre 1990, n. 309, dinanzi richiamato ed, in data 6 maggio 2004,
ha espresso parere favorevole all'inserimento delle sostanze 2C-T-7,
2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella stessa tabella I;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del
17 settembre 2004, ha espresso a sua volta parere favorevole
all'inserimento delle sostanze salvia divinorum, salvinorina A,
2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella tabella I di cui all'art. 14 del
gia' citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309;
Ritenuto, pertanto, di dover inserire le sostanze salvia divinorum,
salvinorina A, 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella tabella I di cui
all'art. 14 del testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, dinanzi citato;
Decreta:
Art. 1.
1. Nella tabella I di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, e
successive modificazioni sono aggiunte le seguenti sostanze:
salvia divinorum;
salvinorina A;
2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;
2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;
2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;
2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2.
Art. 2.
1. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per
la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 gennaio 2005
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro della giustizia
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 159
In tabella 1 addirittura...Bah...
Commenta