Chiunque abbia un sito Internet con contenuti pubblici sarà obbligato, tra sei mesi, ad inviarne il contenuto alle Biblioteche Centrali di Roma e Firenze, in caso di mancata ottemperanza sarà perseguito con una multa fino a 1.500 euro, che non esonera comunque il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.
Questo quanto previsto dalla legge 106/2004 del 15 aprile 2004 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.
[CUT]
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).
(ossia TUTTO)
Questo quanto previsto dalla legge 106/2004 del 15 aprile 2004 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.
[CUT]
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).
(ossia TUTTO)
http://www.pcself.com/primopiano/04/05/0015.html
E vi invito a leggere:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm
Io non ho parole..se non "sono pazzi".
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