Art. 7
Violazioni in materia gestionale ed economica
1. La mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.
2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 13, lettere f), g), h) e i).
3.bis La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni dell’ammenda o di un punto di penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni federali.
4. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
6. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:
a) la revoca del tesseramento;
b) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a € 5.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
6-bis. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica di cui all’art. 13, comma 1, lett. f. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.
8. I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
9. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 16 bis, comma 1 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci,anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui al successivo art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno;
10. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 52, comma 6 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui all’art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno.
Art. 13
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice.
E SICCOME SI SONO ISCRITTI AD UN CAMPIONATO A CUI NON AVEVA DIRITTO (ALTRE SQUADRE SONO FALLITE PER LA MANCATA ISCRIZIONE ) SE ESISTE LA GIUSTIZIA DEVONO ANDARE IN SERIEb....
UNIAMOCI TUTTI PRESSANDO PERCHE VADANO IN SERIE B , INVOGLIAMO I GIORNALI E TUTTI I TIFOSI ANTIINTERISTI A FAR BORDELLO PERCHE LE MERDE VADANO IN SERIE B......
Violazioni in materia gestionale ed economica
1. La mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.
2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 13, lettere f), g), h) e i).
3.bis La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni dell’ammenda o di un punto di penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni federali.
4. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
6. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:
a) la revoca del tesseramento;
b) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a € 5.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
6-bis. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica di cui all’art. 13, comma 1, lett. f. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.
8. I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
9. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 16 bis, comma 1 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci,anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui al successivo art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno;
10. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 52, comma 6 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui all’art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno.
Art. 13
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice.
E SICCOME SI SONO ISCRITTI AD UN CAMPIONATO A CUI NON AVEVA DIRITTO (ALTRE SQUADRE SONO FALLITE PER LA MANCATA ISCRIZIONE ) SE ESISTE LA GIUSTIZIA DEVONO ANDARE IN SERIEb....
UNIAMOCI TUTTI PRESSANDO PERCHE VADANO IN SERIE B , INVOGLIAMO I GIORNALI E TUTTI I TIFOSI ANTIINTERISTI A FAR BORDELLO PERCHE LE MERDE VADANO IN SERIE B......
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